Nuovo credito d'imposta "Transazione 5.0"
- Davide De Angeli
- 16 apr 2024
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 16 apr 2024
Il “Decreto PNRR” ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta “Transizione 5.0” a favore delle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell’ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% - 5%.
Il credito spetta in misura differenziata a seconda dell’importo dell’investimento e della riduzione dei consumi energetici conseguiti.
Soggetti Beneficiari
Spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito.
Il beneficio può essere usufruito anche dalle imprese che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito (ad esempio, contribuenti forfetari).
NB: La spettanza dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
Sono invece escluse le imprese:
in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
Investimenti agevolabili
Investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017):
destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
effettuati nel 2024 e 2025;
interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
a condizione che tramite gli stessi si consegua complessivamente:
una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%;
una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure, differenziate per scaglione di investimento e a seconda della percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione:
Importo investimento | Credito d’imposta Transizione 5.0 | ||
Riduz.consumi energetici: dal 3% al 6% (struttura produttiva) ovvero dal 6% al 10% (processi) | Riduz. consumi energetici: dal 6% al 10% (struttura produttiva) ovvero dal 10% al 15% (processi) | Riduz. consumi energetici: dal 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 15% (processi) | |
Fino a € 2.500.000 | 35% | 40% | 45% |
da € 2.500.000 a € 10.000.000 | 15% | 20% | 25% |
da € 10.000.000 a € 50.000.000 | 5% | 10% | 15% |
| Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000 per ciascun anno |
Adempimenti richiesti
Al fine di usufruire del credito d’imposta in esame l’impresa deve presentare in via telematica, “sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal (GSE)”:
le certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente attestanti ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibile con gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti;
una comunicazione preventiva contenente la descrizione del progetto d’investimento ed il costo (si ipotizza quindi che vi sarà l’obbligo di una comunicazione di aggiornamento annuale);
invio al GSE comunicazioni periodiche relative avanzamento investimento;
invio comunicazione completamento investimento.
Importante
Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile. Inoltre:
· le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione agevolativa in esame. Ad es. “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 38, DL n. 19/2024”;
· l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un Revisore legale / società di revisione legale, per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, (trasmesso utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia):
decorsi 5 giorni dalla trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte del GSE, dell’elenco delle imprese beneficiarie;
entro il 31.12.2025.
Il credito non utilizzato entro il 31.12.2025 è riportabile in avanti e utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Qualora foste interessati ad avere maggiori informazioni in merito alla nuova agevolazione siete pregati di contattare lo Studio per fissare un incontro, fermo restando che per quanto riguarda gli aspetti tecnici del risparmio energetico dovranno essere consultati professionisti specializzati in materia energetica /risparmio energetico.
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