Cripto Valute - Novità 2023
- Davide De Angeli

- 16 gen 2023
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 8 mag 2023
Con la presente Circolare ai Clienti riassumo le principali novità contenute nella Legge di Bilancio 2023 circa:
la nuova disciplina di valutazione, dichiarazione e tassazione delle cripto-valute;
la sanatoria per regolarizzare l’omissione della presentazione del quadro RW e la mancata tassazione dei redditi relativa agli anni passati.
Si anticipa che la Legge di Bilancio 2023 ha radicalmente modificato il parere sul tema espresso dall’Agenzia delle Entrate negli anni passati.
NUOVO REGIME FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ
Il legislatore, anzitutto, è partito dando una definizione di cripto-valute: “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
Soggetto non imprenditore
Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti che le detengono per fini non imprenditoriali si rinviene nel nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR il quale ricomprende tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.
Il nuovo testo dell’art. 67 prevede che:
tali redditi (plusvalenze) non sono a tassazione se inferiori complessivamente a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta;
in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.
La plusvalenza è determinata in base alla differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale delle attività permutate), e il costo (o valore di acquisto delle stesse).
Per definire il reddito derivante dalla detenzione delle cripto-attività occorre considerare solo quanto percepito, senza alcuna deduzione (come ad esempio le commissioni).
Il contribuente DEVE ottenere e conservare tutta la documentazione utile per ricostruire i conteggi effettuati, i quali devono basarsi su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo sarà pari a zero e l’imponibile da tassare sarà l’intero importo incassato dalla cessione o scambiato.
La plusvalenze sulle cripto-attività è assoggettata all’imposta sostitutiva del 26%
Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.
Soggetti imprenditori
La legge di bilancio 2023 ha inserito nell’art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo steso art. 110, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all’IRAP.
OBBLIGO COMPILAZIONE QUADRO RW
Il legislatore ha tramutato in legge il parere già espresso nel corso del 2022 dall’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda l’obbligo di compilazione e trasmissione del quadro RW all’interno della dichiarazione dei redditi.
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE AL 01.01.2023
Al fine di determinare il valore delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività possedute alla data dell’1.1.2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.
Il regime opzionale può riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta e la base imponibile dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse alla data dell’1.1.2023.
Versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente:
in un’unica soluzione, entro il 30.6.2023;
in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).
IMPOSTA IVIE E IVAFE
A partire dall’1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all’IVIE e all’IVAFE nella misura proporzionale del 2 per mille.
L’IVAFE è dovuta nel caso in cui le cripto-attività sono detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.
Gli obblighi di assolvimento dell’IVAFE vengono estesi alla generalità dei soggetti residenti, ove le cripto-attività non siano assoggettate all’imposta di bollo. Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolvere l’IVAFE sulle cripto-attività.
Resta comunque fermo che per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di 14.000,00 euro.
NUOVA SANATORIA PER LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL QUADRO RW RELATIVO ALLE ANNUALITA’ PASSATE FINO AL 31.12.2021
Il legislatore ha introdotto una specifica sanatoria per le violazioni sia in ambito reddituale che di monitoraggio fiscale relative alla detenzione di cripto-attività entro il 31.12.2021 (quindi, omessa presentazione del quadro RW e omessa tassazione delle plusvalenze con il “vecchio” regime fiscale).
Se il contribuente non ha realizzato redditi in ciascun periodo d’imposta, ma aveva cripto-valute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d’imposta interessato.
Se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento:
di una “imposta sostitutiva” pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo;
unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che “copre” le violazioni sul monitoraggio fiscale.
ISTANZA DI EMERSIONE
La regolarizzazione avviene con la presentazione, a cura dei contribuenti interessati, di una istanza di emersione, il cui modello e le relative specifiche tecniche non sono ancora disponibili.
Si specifica che non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.
Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento


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