Milleproroghe 2022
- Davide De Angeli
- 17 mar 2022
- Tempo di lettura: 3 min
Il D.L. 228/2021, c.d. Milleproroghe 2022, è stato convertito con la L. 15/2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2022, ha previsto alcune novità.
Visto che la presente Legge tratta numerose tematiche che coinvolgono tutte le tipologie di contribuenti, al fine di facilitare la lettura, ciascun argomento è stato raggruppato in base alla categoria di contribuenti destinatari della singola norma.
PARTE SPECIFICA PER LE PERSONE FISICHE E PARTITE IVA
SOGLIA DELL’USO DEL CONTANTE
Solo per l’anno 2022 viene alzata la soglia di utilizzo del denaro contante ad euro 2.000 per singola operazione.
A partire dal prossimo anno la soglia tornerà ad euro 1.000.
La soglia deve essere rispettata anche nel caso in cui il pagamento della singola operazione avvenga in forma rateale.
Le sanzioni dovute in caso di pagamenti sopra soglia sono da identificarsi nella normativa relativa al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo.
BONUS PSICOLOGO
Tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica causato dall’emergenza COVID-19, è stato introdotto un contributo nella misura massima di euro 600 per persona e parametrato al valore ISEE (con soglia massima pari ad euro 50.000), per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologici.
Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo / entità dello stesso / requisiti (anche reddituali) per la fruizione del beneficio sono demandati ad un apposito Decreto del Ministero della Salute di concentro con il MEF.
CREDITO D’IMPOSTA CUOCHI PROFESSIONISTI
È stato prorogato dal 30.6.2021 al 31.12.2022 il credito d’imposta riconosciuto ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0 “Cuochi in alberghi e ristoranti”.
Si rammenta che il bonus in esame spetta:
- fino al 40% del costo d’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività
con il limite massimo di euro 6.000.
PARTE SPECIFICA PER LE SOCIETA’
PUBBLICITÀ SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI
Come noto, le società di capitali devono riportare le informazioni relative ai benefici economici pubblici ricevuti nell’esercizio precedente di ammontare complessivo pari o superiore ad euro 10.000.
L’obbligo di pubblicità dei benefici economici deve essere assolto tramite l’ indicazione nella nota integrativa ovvero tramite pubblicazione sul proprio sito internet o sul sito della propria categoria di riferimento.
La sanzione per l’omesso o errato adempimento è quantificabile nell’1% dell’importo ricevuto, con un minimo di euro 2.000, sommando la sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo in esame.
La Legge in parola ha posticipato l’introduzione delle sanzioni, anche per gli anni precedenti al 2021, al 1° gennaio 2022.
ASSEMBLEE APPROVAZIONE BILANCIO “A DISTANZA”
È confermata la proroga fino alle assemblee soci tenute entro il 31.7.2022 di diverse disposizioni statutarie riguardanti il funzionamento dell’Assemblea soci di approvazione del Bilancio, tra cui la possibilità di esprimere il voto per via elettronica o per corrispondenza.
RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE
È stata estesa anche alle perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2021 la previsione in base alla quale non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:
- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.C. che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
- artt. 2447 e 2482-ter, C.C. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
- art. 2482-bis, comma 5, C.C. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 e pertanto, qualora le azioni emesse siano senza valore nominale, è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
SOSPENSIONE AMMORTAMENTI
È stata riproposta la possibilità di sospendere (in tutto o in parte) l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per il bilancio d’esercizio 2021 a prescindere dal “comportamento” tenuto nel bilancio 2020.
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