Legge di Bilancio 2023
- Davide De Angeli

- 11 gen 2023
- Tempo di lettura: 8 min
Aggiornamento: 8 mag 2023
Con la presente Circolare ai Clienti riassumo le principali novità contenute nella Legge di Bilancio 2023 con la quale il legislatore ha introdotto importanti novità di carattere fiscale e contributivo.
Al fine di semplificare la lettura, i singoli argomenti sono stati raggruppati per categoria di contribuente (Persone Fisiche, Titolari di Partita Iva, Società).
Nei prossimi giorni verranno pubblicate altre due circolari di approfondimento aventi ad oggetto altre novità previste dalla Legge di Bilancio 2023. In particolare, la prima circolare avrà ad oggetto la sanatoria degli avvisi, cartelle, ecc, emessi dai diversi enti pubblici nonché le modalità per risolvere i contenziosi tributari in essere; la seconda circolare avrà ad oggetto la nuova disciplina di valutazione, dichiarazione e tassazione delle cripto-valute nonché la sanatoria per l’eventuale omissione dell’invio del quadro RW riguardante la detenzione di cripto-valute al 31.12.2021.
PARTE SPECIFICA PER LE PERSONE FISICHE
ROTTAMAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO (c.d. Rottamazione quater)
La presente rottamazione ha ad oggetto i ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Il contribuente potrà beneficiare dello sgravio delle sanzioni, degli interessi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione presentando apposita domanda entro il 30.4.2023.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare entro il 30.6.2023.
L’importo dovuto dovrà essere versato in massimo 18 rate scadenti:
le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.
I clienti che intendono aderire alla procedura o che vogliono conoscere la propria situazione debitoria sono invitati a contattare lo Studio il prima possibile per svolgere le verifiche propedeutiche alla presentazione della domanda e per quantificare l’importo dovuto.
STRALCIO DEI RUOLI SINO A 1.000,00 EURO
Viene previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000 euro.
DETRAZIONE PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. “bonus barriere 75%”, relativo agli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.
La detrazione è pari al 75% dell’importo sostenuto deve essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo.
Deliberazioni dell’assemblea condominiale
Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai suddetti lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
DETRAZIONE “BONUS MOBILI”
Il limite di spesa detraibile del c.d. “bonus mobili” nella misura del 50% per le spese sostenute nell’anno 2023 è definito in euro 8.000.
DETRAZIONE IRPEF DELL’IVA PAGATA PER L’ACQUISTO DI CASE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA
Viene reintrodotta la detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica da ripartire in 10 quote annuali.
La detrazione spetta per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B.
SUPERBONUS - ALIQUOTA DEL 110% PER LE SPESE 2023
Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus 110%.
Riduzione dell’aliquota dal 110% al 90%
In seguito alla modifica è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:
110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023
La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:
agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS);
agli interventi effettuati dai condomini per i quali:
- la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data del 19.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS);
- la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) risulti effettuata;
- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PENSIONI AVS E LPP SVIZZERE E DEL PRINCIPATO DI MONACO
Viene prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sulle somme ovunque corrisposte in Italia sulle pensioni svizzere AVS e LPP anche senza che intermediari residenti intervengano sul loro pagamento.
A decorrere dall’1.1.2023 verrà applicata l’imposta sostitutiva del 5% sulle stesse tipologie di pensioni erogate dal Principato di Monaco.
ALIQUOTA IVA PER I PELLET
Per l’anno 2023 verrà applicata l’IVA del 10% anziché del 22% sulle cessioni di pellet.
ALIQUOTA IVA PER I PRODOTTI PER L’INFANZIA E PER L’IGIENE FEMMINILE
Viene applicata l’IVA agevolata del 5% sulla vendita di alcuni prodotti per l’infanzia (come, ad esempio, latte in polvere, alimenti per bambini, pannolini e seggiolini da installare in automobile) e sulla vendita di alcuni prodotti per l’igiene femminile (come, ad esempio, i pannolini).
RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO
Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso.
Per poter ottenere l’agevolazione occorre rispettare determinati requisiti, tra cui:
aver stipulato il mutuo prima del 1.1.2023 per un importo non superiore a 200.000 euro;
presentare un ISEE non superiore a 35.000 euro;
non avere ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.
PROROGA DELLE MISURE IN FAVORE DELL’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA UNDER 36
Sono prorogate per tutto l’anno 2023 le norme a favore dell’acquisto della prima casa per i soggetti con età inferiore a 36 anni e con un ISEE inferiore ad euro 40.000.
In particolare, le agevolazioni sono:
esenzione delle imposte d’atto, nonché dell’imposta sostitutiva sul mutuo, gravanti sull’acquisto di prima casa;
accesso al “Fondo garanzia per la prima casa”.
INNALZAMENTO DEL LIMITE AL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE
A partire dal 1.1.2023 il limite per l’utilizzo del contante viene innalzato da 1.999,99 euro a 4.999,99 euro.
PENSIONI:
QUOTA 103: La normativa c.d. “Quota 102” è stata sostituita da “Quota 103”. In particolare, è stato modificato il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione (62 anni) e il requisito contributivo (41 anni);
OPZIONE DONNA: prorogata anche per il 2023;
APE SOCIALE: prorogata anche per il 2023.
PARTE SPECIFICA PER PARTITE IVA “ORDINARI” E “FORFETTARI”
MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO
In relazione al regime forfetario viene previsto:
l’incremento da 65.000 a 85.000 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
la fuoriuscita dall’anno successivo se i ricavi e compensi dovessero superare la soglia di 85.000 euro ma non di 100.000 euro;
la fuoriuscita automatica e immediata, in corso d’anno, nel caso in cui i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000 euro.
Fuoriuscita dal regime in corso d’anno
Viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000 euro. In tal caso:
ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
INTRODUZIONE DELLA “FLAT TAX” INCREMENTALE
Viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.
L’imposta sostitutiva è operativa limitatamente al maggior reddito prodotto nell’anno 2023 rispetto al maggiore tra il reddito prodotto negli anni 2022, 2021 e 2020.
L’imponibile massimo a cui è possibile applicare l’imposta sostitutiva è pari a 40.000 euro. Per il calcolo degli acconti dovranno essere utilizzate le regole ordinarie.
AUMENTO DEI LIMITI DI RICAVI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
Vengono incrementati i limiti per l’utilizzo del regime di contabilità semplificata. In particolare, i nuovi limiti sono:
500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché 400.000 euro);
800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché 700.000 euro).
ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL’IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE
È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta pari al 8%.
Per poter accedere alla disciplina agevolativa occorre rispettare determinati requisiti oggettivi e soggettivi.
Adempimenti:
Ai fini delle agevolazioni in esame:
l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2023 e il 31.5.2023, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.
BONUS PSICOLOGO
Viene reso strutturale il c.d. “bonus psicologo” prevedendo che lo stesso sia stabilito nell’importo massimo di 1.500 euro per persona.
OBBLIGO DI ACCETTARE PAGAMENTI TRAMITE CARTE
Resta fermo l’obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall’importo della transazione.
PARTE SPECIFICA PER SOCIETA’
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE
Entro il 30.09.2023 è possibile effettuare le seguenti operazioni:
assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (esclusi quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o beni mobili registrati.
Il beneficio fiscale si sostanzia nel pagamento di una imposta sostitutiva pari al 8% della plusvalenza realizzata e pari al 13% delle relative riserve in sospensione di imposta.
In tema di imposte indirette, l’agevolazione comporta anche la riduzione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI
È consentito, solo per l’anno 2023, alle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
AFFRANCAMENTO DEGLI UTILI DELLE PARTECIPATE A REGIME PRIVILEGIATO
Viene introdotta un’imposizione sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato, i quali di regola concorrono integralmente alla formazione del reddito del percipiente italiano una volta distribuiti.
Gli utili affrancati, una volta distribuiti, non sono invece più assoggettati a tassazione.
Possono beneficiare dell’agevolazione sia i soggetti IRES, sia i soggetti IRPEF (questi ultimi solo a condizione che le partecipazioni siano detenute in regime di impresa).
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in un’unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (in termini generali il 30.6.2023).
Le aliquote previste per l’affrancamento sono pari:
al 9%, per i soggetti IRES;
al 30%, per i soggetti IRPEF.
Se, però, il rimpatrio degli utili avviene entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte dovute per il 2023 (in termini generali, il 30.6.2024), tali aliquote sono ridotte di tre punti percentuali.
DETASSAZIONE DELLE MANCE
Le c.d. mance attribuite ai lavoratori del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, da parte dei clienti costituiscono reddito di lavoro dipendente e sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% (salvo rinuncia scritta del lavoratore).
Tali somme non formano reddito imponibile ai fini dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché del calcolo del TFR.
IMPRESE OPERANTI NEL COMMERCIO DI PRODOTTI DI CONSUMO AL DETTAGLIO – AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI STRUMENTALI
Viene incrementata al 6% l’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.
La disposizione si applica per i periodi d’imposta 2023-2027.
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.
LEGGE SABATINI
Viene prorogato di ulteriori 6 mesi il termine per l’ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dall’1.1.2022 al 30.6.2023.
CREDITO D’IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI
Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, incrementando l’importo massimo da 200.000 a 500.000 euro.
RINVIO DI “PLASTIC TAX” E “SUGAR TAX”
L’introduzione delle due imposte è stata ulteriormente differita all’1.1.2024.
Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento


Commenti