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Decreto Semplificazioni D.L. 73/22

  • Immagine del redattore: Davide De Angeli
    Davide De Angeli
  • 24 giu 2022
  • Tempo di lettura: 3 min

Con la presente Circolare ai Clienti riassumo le principali novità contenute nel D.L. 73/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2022 che introduce importanti novità di carattere fiscale e contabile.


MODIFICHE AL CALENDARIO FISCALE

1. La LI.PE. relativa al secondo trimestre dovrà essere trasmessa entro il 30 settembre (e non più entro il 16 settembre);

2. La scadenza dei modelli Intrastat viene fissata “a regime” entro il termine del mese successivo al periodo di riferimento (e non più entro il 25 del mese successivo);

3. Viene aumentato, a partire dal 2023, da 250 euro a 5.000 euro il limite oltre il quale l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dei primi due trimestri dell’anno deve essere versata tempestivamente.

Pertanto, alla luce del riformato quadro normativo, l’imposta di bollo può essere versata, per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro; per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro.


ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Il criterio di derivazione rafforzata trova ora applicazione anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili; non è quindi più necessario presentare, in ogni caso, la dichiarazione integrativa.

La nuova disposizione, però, non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Il principio di derivazione rafforzata viene poi esteso alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria (prima della modifica, invece, le società al di sotto dei limiti dimensionali non potevano applicare, in ogni caso, il principio di derivazione rafforzata, pur optando per la redazione del bilancio in forma ordinaria).

Le nuove disposizioni si applicano già dal periodo d’imposta in corso.


ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

È abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo d’imposta 2022.

Nell’attuale Modello Redditi 2022, riferito al 2021, la disciplina risulterà pertanto pienamente applicabile. Solo dall’anno prossimo, quindi, non saranno previste più penalizzazioni in caso di conseguimento di perdite fiscali per cinque periodi d’imposta (o in caso di perdite fiscali in quattro periodi d’imposta e un’annualità con reddito inferiore al minimo presunto).

Nessuna modifica è prevista con riferimento alla disciplina delle società non operativa (che sarà quindi anche in futuro applicabile).


SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE IRAP

Vengono semplificate le modalità di esposizione, nella dichiarazione Irap, della deduzione per i costi relativi a lavoratori a tempo indeterminato (il meccanismo prevede ora l’integrale deducibilità del costo, in luogo della previsione di diverse forme di deduzione, seppur il risultato finale resti il medesimo).

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto, e, quindi, dal 2021; probabilmente saranno aggiornati i modelli della dichiarazione Irap 2022.


MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ESTEROMETRO

Vengono esclusi dall’obbligo di comunicazione con esterometro anche gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972, di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.


TERMINE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PORTATO A 30 GIORNI

L’articolo 13 D.P.R. 131/1986 fissava in 20 giorni il termine per la registrazione degli atti (anche se, in alcuni casi, operava il termine di 30 giorni, come nel caso delle locazioni immobiliari).

Il Decreto Semplificazioni fiscali porta questo termine a 30 giorni, così come porta a 30 giorni il termine per denunciare eventi successivi (avveramento condizione sospensiva, esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della condizione, proroga, ecc.).


AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO: PROROGA AL 30 NOVEMBRE

La norma proroga i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA).

In conseguenza di tale previsione, l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. n. 233822/2022, pubblicato ieri, 22 giugno, ha differito il termine per la presentazione dell’autodichiarazione sugli Aiuti di Stato al 30 novembre 2022 (in luogo del termine del 30 giugno 2022 prima previsto).


Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento



 
 
 

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