Cripto Valute
- Davide De Angeli

- 12 mar 2022
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 13 mar 2022
In questi ultimi anni molte persone hanno acquistato cripto-valute senza prendere in considerazione i relativi obblighi di natura dichiarativa e fiscale.
Ad oggi il legislatore non ha emanato nessuna normativa specifica relativa le cripto-valute che permetta di stabilire con certezza il corretto comportamento da adottare. Neanche la giurisprudenza permette di avere una guida da seguire in quanto le diverse sentenze emesse negli ultimi anni sono incerte e tra loro contrastanti. I Giudici, infatti, hanno trattato le cripto-valute in alcune occasioni come investimenti esteri mentre in altre come moneta estera, obbligando i contribuenti ad adottare obblighi dichiarativi e fiscali profondamenti diversi.
In questa incertezza legislativa è intervenuta, solo recentemente, l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 788 del 24 novembre 2021, con la quale ha espresso un suo parere circa il trattamento fiscale da adottare in caso di possesso di cripto-valute.
L’Agenzia nella risposta ha specificato che le cripto-valute sono una “moneta”, (alternativa a quella tradizionale avente corso legale) e si basano sul principio di accettazione volontaria da parte degli operatori che decidono di utilizzarle.
L’Ufficio tratta le valute virtuali come “moneta immateriale” in quanto formate da stringhe di codici digitali soggetti a criptografia, generate in via informatica, scambiate tramite specifici software e conservate in wallet composte da doppie chiavi di accesso di cui una pubblica e una privata.
Fatta la presente premessa, analizziamo il parere dell’Agenzia delle Entrate.
Aspetti fiscali:
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 788 del 2021 circa le tematiche fiscali, assimila le cripto-valute alle valute estere, dalle quali si possono generare plusvalenze imponibili come redditi diversi ex art. 67 TUIR. In sostanza, la cessione di cripto-valute genera reddito imponibile solo quando si verificano i due seguenti eventi:
- la valuta virtuale viene prelevata dal wallet;
- la giacenza media annuale (di tutti i wallet in possesso) è superiore ad euro 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi.
Per definire il rapporto di cambio cripto-valuta/euro si deve prendere come riferimento il rapporto di cambio al 1° di gennaio (ovvero alla data di acquisto e/o di vendita) rintracciabile sul sito dove la cripto-valuta è stata acquistata.
In caso di cessione di cripto-valute, al fine di determinare il valore della plusvalenza da tassare, si deve utilizzare il metodo del LIFO (last in first out) per il quale il valore di riferimento è il valore di acquisto delle ultime cripto-valute acquistate.
Aspetti dichiarativi:
L’Agenzia delle Entrate ritiene che il possesso di cripto-valute imponga al contribuente di comunicare il loro valore tramite la compilazione di uno specifico quadro contenuto nella dichiarazione dei redditi c.d. RW (quadro utilizzato anche per dichiarare gli investimenti, denaro e beni posseduti all’estero).
Il possesso di cripto-valute rende sempre obbligatorio compilare il quadro RW, indipendentemente dall’importo posseduto (anche se di modico valore) e dalla circostanza per cui le valute virtuali siano detenute presso un exchange e in parte in wallet fisicamente in Italia.
Al fine di determinare al 31.12 il valore in euro delle cripto-valute occorre recuperare il rapporto di cambio dal sito dove il contribuente le ha acquistate.
Lo Studio consiglia, in assenza di una specifica normativa, di adeguarsi al parere espresso dall’Agenzia delle Entrate.
Di conseguenza, in sede di dichiarazioni dei redditi, siete invitati a trasmettere allo Studio l’informazione del possesso di cripto-valute, la documentazione attestante i movimenti avvenuti nell’anno e il valore al 31.12, nonché il rapporto di cambio in euro da recuperare sul sito dove le avete acquistate.
Si avvisa che il possesso di cripto valute impone di redigere e trasmettere all’Agenzia delle Entrate una apposita dichiarazione dei redditi contenente il quadro RW. I contribuenti che presentano il modello 730 dovranno presentare una ulteriore dichiarazione, disgiunta dal modello 730, al fine di adempiere l’obbligo dichiarativo.
Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.


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